L'art. 18 comma h è l'ago della bilancia: qualunque interpretazione va accettata perchè in punta di diritto
Mentre sedicenti "esperti dell'informazione e del diritto" s'impegnano a far trapelare chissà quali grandi manovre ai danni della Salernitana, c'è chi in modo asettico prova a soffermarsi sul centro del caso sollevato dal Consiglio Direttivo della FiGC: quest'ultimo, infatti, ha interpretato l'art.18 comma h del codice di giustizia sportiva, in modo discrezionale, ritenendo il Palermo retrocesso per illecito amministrativo insieme a Padova, Foggia e Carpi. Tale criterio applicativo, purtroppo, essendo discrezionale non può essere ritenuto l'unico solo per "tutelare" il proprio orticello e passare come finti "salvatori della patria": nel diritto non esiste la "partigianeria" ma la certezza: l'unica, al momento, è rappresentata da una sentenza ancora non definitiva a carico Palermo che, se confermata, potrebbe essere interpretata dal Collegio di Garanzia del Coni (competente nel farlo) sia come avvenuto dalla Lega B (o meglio da soggetti in conflitto di interesse) o in altro modo (con disputa del play-out).Tutto tale clamore, a cui la FIGC non ha saputo porre un rimedio, rimandando la questione in punta di diritto al Collegio di Garanzia del Coni, è data da un'interpretazione dell'art. 18 del C.d.s da parte di un organo, il Consiglio Direttivo, il quale, non era deputato per vizio di potestà, ad emettere la decisione assunta. Pertanto c'è solo da congiungere le mani e sperare che, in punta di diritto, il Collegio (se sarà confermata la sentenza di condanna del Palermo), abbia lo stesso parametro di valutazione della Lega B. Di certo, rispetto a quest'ultima, sarà munito di quell'elemento di terzietà che, di sicuro, non poteva avere (per ovvie ragioni) chi ha emesso il blocco del play-out...