Come è ormai noto, il Palermo ha visto ridursi notevolmente la pena afflittiva comminata inizialmente dal Tribunale Federale passando dalla retrocessione diretta all’ultimo Posto in C ad una penalizzazione di 20 punti da scontrarsi nel campionato in corso. A stabilirlo è stata la Caf, il secondo grado di giustizia sportiva. Ecco, il dubbio, ma era legittimata a pronunciarsi oppure competente era soltanto il Tar? Tale incertezza scaturisce leggendo l’art. 1, comma 647 contenuto all’interno del patto di stabilità 2019. Difatti, lo stesso prevede letteralmente che: « Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell’ordinamento sportivo che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del presente decreto decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell’atto impugnato. Con lo spirare di tale termine il ricorso all’organo di giustizia sportiva si ha per respinto, l’eventuale decisione sopravvenuta di detto organo è priva di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi trenta giorni, ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio » In buona sostanza, trattandosi di un ricorso avente ad oggetto l’esclusione da un campionato (di serie B), sulla scorta del predetto articolo, competente a giudicare sarebbe potuto essere il Tar Lazio e non la Caf! Ma vi è di più! A fornire un’interpretazione ancora più esaustiva della predetta norma è lo stesso Coni , e contenuta ( ve lo ricordate?) all’interno del parere espresso in merito allo scorrimento o meno della classifica. Ecco l’assunto, ivi contenuto:” (...) L’art. 1, commi da 647 a 650, della legge n. 145/2018 è intervenuto sulla disciplina del riparto di giurisdizione con riferimento alle controversie che hanno ad oggetto i provvedimenti di ammissione o di esclusione delle società e delle associazioni sportive professionistiche ai campionati. Più specificamente, con riferimento alle predette controversie, la c.d. legge finanziaria per il 2019 ha ribadito l'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (individuato funzionalmente nel TAR del Lazio) già prevista dalla legge n. 280/2003. Inoltre, le citate norme della finanziaria del 2019, al fine di dare un corretto bilanciamento del rapporto tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo e, pertanto, di salvaguardare l’autonomia che è alla base del fenomeno sportivo, hanno previsto la c.d. “sopravvivenza”, rispetto all’eventuale decisione del Giudice Amministrativo, di un eventuale precedente giudizio sportivo ove tale giudizio, appositamente disciplinato dallo Statuto e dai regolamenti del CONI, risponda ad alcune condizioni (unicità di grado, decisione nel merito, definitività entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto impugnato). Ecco!!! Si alla giustizia sportiva nelle materie di competenza del Tar ma soltanto pronunciate in unico grado ( il Tribunale Federale), nel merito e con carattere definitivo entro 30gg dalla pubblicazione dell’atto impugnato. Lungi dal prendere una posizione in esame, il dubbio interpretativo resta, spetterà eventualmente al Coni dirimerlo in caso di ricorso della Procura federale al terzo grado di giudizio.