Il paradosso dei paradossi: il Collegio di Garanzia del Coni nel formulare il proprio parere pro veritate, ha voluto evidenziare e tracciare il solco di competenza tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria: In relazione alla legge finanziaria per il 2019, citata dall'organo di legittimità dell'ordinamento sportivo " I nuovi indirizzi normativi sembrano collocarsi nel solco di un rafforzamento dell’autonomia sportiva, con la conseguenza che, per quanto riguarda le regole tecniche e, più in generale, con riferimento a tutte le norme finalizzate a garantire la regolarità nello svolgimento della competizione sportiva (compresa la disciplina del monitoraggio delle situazioni patrimoniali delle società professionistiche), la naturale composizione delle eventuali controversie debba svolgersi nell’ambito del sistema sportivo."  Bene, tra gli stessi compiti prefigurati, non sussiste la competenza del Tar nel valutare, seppur in via cautelare, la legittimità dell'esclusione di una squadra dal campionato. Pertanto il Collegio di Garanzia nel formulare il parere, si è rifatto all'indirizzo del TAR del Lazio sul caso Foggia, evidenziando indirettamente quei vizi di competenza di giudizio che saranno oggetto di futuri e probabili reclami in altra sede, dinanzi al Consiglio di Stato da parte delle controparti (Salernitana, FIGC ed avvocatura del Comune di Salerno)